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FOCUS PENALE

11 Marzo 2021   |   Info

Il 17 luglio 2001, il Tribunale di Bergamo ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 458 comma I c.p.p. (come modificato dall’art. 14 comma I della Legge 1 marzo 2001 n. 63) in relazione agli artt. 24 comma II e 111 comma III della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva che il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato decorresse dall’ultima delle notificazioni, sulla scorta dell’eccezione di legittimità sollevata dall’Avv. Paolo Bregalanti all’udienza dibattimentale.

(Ordinanza iscritta al n. 793 del Registro Ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1° serie speciale, anno 2001)

La predetta ordinanza di rimessione, unitamente ad altre emesse dai Tribunali di Busto Arsizio, Latina e Savona, ha condotto alla sentenza n. 120 del 10-16 aprile 2002 con la quale la Corte Costituzione ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 24 della Costituzione, dell’art. 458 comma I c.p.p. nella parte in cui non prevede che il termine entro cui l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall’ultima notificazione, all’imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell’avviso della data fissata per il giudizio immediato.

La Corte ha ritenuto che il tema centrale della questione fosse la violazione del diritto alla difesa tecnica, intesa come effettiva possibilità di ricorrervi, in quanto la norma censurata prevedeva che il termine di decadenza previsto per presentare la richiesta di giudizio abbreviato potesse scadere senza che il difensore avesse la possibilità di illustrare al proprio assistito le opzioni difensive percorribili.

Tale diritto, a parere della Corte, assume particolare incidenza proprio in relazione alla scelta se percorrere la strada del giudizio abbreviato che, necessariamente, implica valutazioni di carattere tecnico-giuridico che esulano dalle conoscenze dell’imputato.