Di particolare rilevanza, pregio e degno di nota è la questione relativa al Concordato Preventivo instaurato nel 2014 avanti al Tribunale di Udine.
L’avv. Paolo Bregalanti è stato advisor legale nel Concordato Preventivo “Degano Trasporti s.a.s”, promosso avanti il Tribunale di Udine n. 8/2014 R.G..
Il Tribunale di Udine, con ordinanza 30.10.2014, pubblicata sulle più autorevoli riviste specializzate (Foro Italiano – Giurisprudenza Commerciale – La Nuova Giurisprudenza Civile - ivi compreso l’inserto di Norme e Tributi del Sole 24 Ore), condividendo la tesi esposta dall’advisor legale Avv. Paolo Bregalanti, ha ritenuto di rimettere la decisione alla Corte di Giustizia Europea per contraddittorietà tra norma interna di diritto Italiano e Norma Comunitaria.
La questione, di grande interesse e di importante impatto economico, riguardava la possibilità di ammettere alla procedura di concordato preventivo una società che proponga, in assenza di transazione fiscale, il pagamento dell’IVA, in percentuale (non al privilegio), sul presupposto che la dichiarazione di fallimento comporterebbe, per lo Stato Italiano, una perdita di gran lunga superiore rispetto a quello che andrebbe a percepire qualora il Concordato dovesse essere omologato.
La Corte di Giustizia Europea si è espressa condividendo tale prospettiva (riferimento sentenza n. ECLI:EU:C:2016:206 ).
I Giudici Europei, pertanto, hanno aperto nuove prospettive in merito all’annosa questione della falcidiabilità dell’IVA nel concordato preventivo.
Le conclusioni della Corte di Giustizia hanno, infatti, condotto il Legislatore italiano alla modifica della disciplina del concordato preventivo, che ora pertanto, non pone più limiti oggettivi per l’accesso alla falcidia per le procedure instaurate dal 1.01.2017.
Il provvedimento è stato pubblicato su www.ilcaso.it foglio on line di informazioni giuridiche e in diversi altri siti internet, compreso quello della Corte di Giustizia Europea www.curia.europa.eu.